Costume e SocietàLetteratura

Il Decreto Legislativo nº 231 dell’8 giugno 2021

La tutela penale dei beni culturali

Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile

L’entrata in vigore del Decreto Legislativo nº 231 dell’8 giugno 2021 coincide con l’introduzione nel nostro ordinamento giuridico di un regime di responsabilità “amministrativa” a carico degli enti per determinate fattispecie di reato, commesse nell’interesse o a vantaggio degli stessi.
Secondo molti giuristi, fucina della responsabilità degli enti introdotta nella nostra legislazione sarebbe il concetto di colpevolezza di organizzazione, elaborato nel secolo scorso dall’insigne giurista tedesco Klaus Tiedemann, per altri, invece, la responsabilità penale delle persone giuridiche affonda le sue radici nel principio di colpevolezza espresso dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza nº 3 dell’anno 1957 in base al quale la colpevolezza del soggetto giuridico diverso dell’autore del reato è riconducibile alla violazione degli obblighi di controllo che a nostro credere risulta maggiormente plausibile, tenuto conto dei contenuti della previsione normativa de qua.
In sostanza la citata normativa, nata su sollecitazione dell’Unione Europea nell’ottica di contrastare e prevenire la criminalità d’impresa, la corruzione e la commissione di reati, è stata concepita al fine di responsabilizzare le imprese ad agire con correttezza nel mercato e nelle varie relazioni commerciali, rispettare le regole di sicurezza sul lavoro e tutelare l’ambiente.
La stessa prevede la responsabilità diretta dell’Ente collettivo, sia esso una società o un’associazione, anche se priva di personalità giuridica, per una serie di reati, c.d. reati presupposto – specificamente individuati – commessi da parte di persone fisiche, siano essi apicali o dipendenti collegati alla società e che abbiano agito nell’interesse, ovvero a vantaggio dell’Ente.
Ab origine l’ambito di applicazione di tale normativa era limitata a pochi delitti di natura dolosa, invece con il passare degli anni (considerata l’importanza special preventiva di tali norme) si è avvertita sempre più l’esigenza di espandere – in alcuni casi in maniera ingiustificata – l’ambito di applicazione di tale normativa prevendendo l’applicazione del D.Lgs. 231/2001 anche a reati di natura colposa (ad esempio tutti i reati in materia di sicurezza sul lavoro), nonché a tutta una serie di reati di natura complessa quali ad esempio i reati societari, i reati contro la pubblica amministrazione, reati di natura tributaria e fiscale e anche i reati contro l’ambiente.
Vi è da precisare che i presupposti dell’interesse e del vantaggio sono richiesti in via alternativa dal legislatore, nel senso che è sufficiente l’insorgere di uno solo di questi perché l’Ente possa eventualmente essere ritenuto responsabile.
L’innovazione attuata dalla 231/2001, oltre a riguardare i principi del diritto in ordine alla particolare forma di responsabilità penale della persona giuridica, ha dato impulso a un’importante svolta moralizzatrice all’interno delle società, favorendo, altresì, un processo di modernizzazione e innovazione della gestione aziendale utile, sia per l’operatività stessa dell’azienda, sia soprattutto per la prevenzione dei reati che possano essere commessi dai soggetti preposti al compimento delle attività aziendali.
E, difatti, il legislatore (proprio in virtù di questa particolare forma di responsabilità penale in capo alla persona giuridica da intendersi non come forma di responsabilità diretta ma sotto forma di una omissione di vigilanza e/o di controllo) ha espressamente previsto l’adozione una serie di accorgimenti che l’ente giuridico può porre in essere al fine di prevenire che tutti i soggetti persone fisiche che hanno la rappresentanza, la gestione o il controllo delle attività dello stesso possano commettere dei reati nel suo interesse o a suo beneficio.
Quindi la società, per andare esente da responsabilità amministrativa conseguente al venir meno agli obblighi di vigilanza o di controllo, può preventivamente adottare un sistema di compliance interna – attraverso la predisposizione di modelli di organizzazione e gestione (procedure idonee a evitare il compimento di reati, protocolli comportamentali e codici etici) – volto a evitare e impedire la commissione di un fatto di reato da parte dei propri preposti.

Tratto da La tutela penale dei beni culturali, Key Editore
Foto da
news.europawire.eu

Redazione

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