Costume e SocietàLetteratura

Le regole generali sulle impugnazioni

L’appello penale

Di Francesco Donato Iacopino ed Enzo Nobile

Per come già si evince da quanto abbiamo sin ora scritto, del “genere” impugnazioni esistono diverse “specie”.
Trattandosi di specie dello stesso genere, inevitabilmente, esse presentano dei tratti o caratteri comuni.
Caratteri comuni delle diverse tipologie d’impugnazione di cui il legislatore ha certamente tenuto conto nel momento della stesura del Codice di Procedura Penale, avendo egli anteposto alla trattazione dei singoli mezzi d’impugnazione una serie di norme valevoli, salvo eccezioni espresse, per tutti tali mezzi (Artt. 568 – 592 c.p.p.)
Norme generali, quelle sulle impugnazioni, dalle quali non si può prescindere per comprendere appieno l’appello, reale oggetto del presente lavoro.
Ragion per cui, alla trattazione del secondo grado di giudizio verrà anteposta quella dei principi generali, partendo dal principio di tassatività, oggettiva e soggettiva.
Per come abbiamo già avuto modo di constatare, l’essenza ontologica delle impugnazioni è la fallibilità del giudizio umano. Fallibilità che necessariamente si riscontra anche nelle decisioni adottate nei gradi successivi al primo, anch’esse espressioni di un giudizio umano, quindi perfettibili. Conseguentemente si potrebbe impugnare una decisione all’infinito, senza mai ottenere una verità assoluta. Onde evitare un perpetuo stato d’incertezza e approdare alla definizione del giudizio, si è dovuto, giocoforza, ritenere sufficiente la verità processuale, ottenibile attraverso l’irrevocabilità della sentenza e la limitazione della facoltà d’impugnare.
Superamento dello stato d’incertezza, discendente da eccessivo ricorso alle impugnazioni, che il nostro Legislatore ha perseguito, e persegue, prestabilendo i soggetti che possono appellare nonché i casi, i mezzi, le forme e i motivi d’impugnazione.
In particolar modo Egli, col primo comma dell’articolo 568 c.p.p., ha introdotto il principio di tassatività oggettiva. Tale comma, infatti, testualmente recita: “La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.”Principio, quello della tassatività oggettiva, dal quale discende la necessarietà di un’espressa previsione di legge che prestabilisca sia quando è impugnabile un determinato provvedimento sia il mezzo col quale esso è impugnabile.
Il principio di tassatività, oltre che sul piano oggettivo, opera anche su quello soggettivo, attraverso i commi 3º e 4º dell’articolo 568 c.p.p., i quali, escludendo ogni sorta di automatismo, statuiscono che l’essere parte processuale non è condizione sufficiente per essere titolare dello ius appellandi, occorrendo invece due diversi presupposti: una previsione di legge che riconosca tale diritto in capo a una determinata parte (O rappresentante della parte); la sussistenza in capo allo stesso di un interesse a impugnare.
Interesse e titolarità della facoltà d’impugnare predeterminati per legge dei quali, ad esempio, lo stesso comma 4-bis dell’articolo 568 c.p.p. – frutto della la trasposizione nel codice di rito dell’articolo 77 dell’ordinamento Giudiziario, secondo il disposto del d.lgs. 6 febbraio 2018, nº 11- ne rappresenta un’applicazione pratica, prestabilendo esso che “Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato solo con ricorso per cassazione.”
Sulle altre esplicitazioni sui soggetti titolari del diritto a impugnare e sull’interesse a farlo ci soffermeremo in maniera più approfondita successivamente, ovvero quanto affronteremo la tematica dei soggetti legittimati a impugnare.

Redazione

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