Reddito di cittadinanza: la Corte d’Appello di Reggio Calabria assolve con formula piena

La Prima Sezione Penale della Corte d’Appello di Reggio Calabria, con una sentenza del 10 settembre, ha completamente riformato una decisione del Tribunale di Locri, assolvendo un cittadino dall’accusa di indebita percezione del Reddito di Cittadinanza “perché il fatto non sussiste”.
In primo grado l’imputato era stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per il reato previsto dall’art. 7 del decreto-legge nº 4 del 2019, a causa di una presunta infedeltà nelle dichiarazioni relative alla composizione del proprio nucleo famigliare ai fini ISEE.
La difesa, sostenuta dall’avvocato Davide Lurasco del Foro di Locri, ha scardinato l’impianto accusatorio dimostrando che la situazione anagrafica formale non coincideva con l’effettiva realtà della convivenza famigliare.
Oltre la burocrazia: il valore giuridico della pronuncia
Al di là del caso specifico, la decisione del collegio reggino (presieduto dal Dott. Alfredo Sicuro, con la dott.ssa Francesca Grassani consigliera estensore) si candida a diventare un importante punto di riferimento per la giurisprudenza nazionale in materia di reati assistenziali.
La pronuncia affronta infatti un nodo cruciale del diritto penale contemporaneo:il rifiuto di ogni automatismo sanzionatorio basato su semplici discrepanze documentali.
Secondo i giudici d’appello, le risultanze anagrafiche non possono costituire una presunzione assoluta di colpevolezza se emergono elementi probatori concreti in grado di metterne in discussione la reale fedeltà. L’accertamento della verità materiale – ovvero della reale composizione del nucleo famigliare – resta un presupposto indispensabile per configurare l’illecito.
La centralità dell’elemento soggettivo
Un altro passaggio chiave, di forte rilievo dottrinale, riguarda l’elemento soggettivo del reato.
La Corte d’Appello Reggina ha ribadito che la semplice discrepanza amministrativa non equivale automaticamente al dolo.
Per affermare la responsabilità penale, l’accusa deve dimostrare la consapevolezza e la precisa volontà del cittadino di omettere dati rilevanti per ingannare lo Stato.
Nel caso in esame, venuta meno la certezza sulla non veridicità delle dichiarazioni, è caduta la prova sia dell’elemento oggettivo che di quello soggettivo, imponendo l’assoluzione con la formula più ampia prevista dal codice di procedura penale.
La sentenza traccia così una linea metodologica netta per la magistratura e per gli operatori del diritto, ricordando che il legittimo contrasto alle frodi previdenziali non può prescindere dal rispetto rigoroso delle garanzie penali e dall’onere della prova, offrendo un prezioso contributo interpretativo applicabile su scala nazionale.




