Costume e SocietàLetteratura

Hobbes, Locke e la nascita del giuspositivismo

Le riflessioni del Centro Studi

DiFrancesco Donato Iacopino

La fine del monopolio interpretativo della legge da parte della Chiesa Cattolica e la nascita dello Stato moderno segnarono una svolta decisiva anche sul piano giuridico. Fu in questo contesto che nacque il cosiddetto giusnaturalismo moderno, da molti definito giuscontrattualismo, atteso che l’idea di fondo adottata dai molti per legittimare il sovrano e le sue leggi – venuta meno l’idea di Dio come legislatore – fu quella civilistica del contratto. Costoro, a supporto dell’origine contrattualistica dello Stato, quindi delle leggi, idearono l’artificio logico dellostato di naturaper descrivere la condizione dell’uomo prima della nascita del contratto o patto sociale, contrapponendolo allostato civile,ovvero alla sua condizione dopo la stipula di tale patto.
Tra i giuscontrattualisti, coloro che avevano una visione pessimistica della natura umana o anche solo l’obiettivo di legittimare lo Stato assoluto, come ad esempio Hobbes, descrissero lo stato di natura come una condizione in cui gli uomini, spinti da quel diritto innato che è lo spirito di conservazione, erano sempre in lotta contro gli altri uomini a causa della scarsità delle risorse. Guerra continua che portava con sé, inevitabilmente, miseria e perenne incertezza, quindi la necessità di essere difesi. Difesa che con la nascita del patto sociale veniva garantita dal sovrano, al quale, come controprestazione, i singoli cedevano ogni loro diritto.
Chi invece, come J. Locke – uno dei teorici della separazione dei poteri – partiva da una diversa concezione della natura umana e da una visione della forma di Governo non assolutistica, riteneva che nello stato di natura gli uomini fossero già titolari di tutti i loro diritti. Diritti che costoro esercitavano liberamente e pacificamente. Tuttavia, la precarietà di questa condizione li avrebbe indotti a stipulare il contratto sociale, ovvero un patto stipulato tra Sovrano e sudditi per realizzare una tutela più ampia ed efficace dei diritti naturali.
Per Locke, infatti, gli individui con la sottoscrizione del contratto sociale non rinunciavano a tutti i loro diritti innati: essi conservano intatti quelli di proprietà e libertà. Secondo la concezione lockiana, inoltre, il Sovrano non aveva il potere di esercitare un predominio assoluto sui consociati, ma ha solo il limitato potere di positivizzare i diritti naturali, ossia di tradurre in precetti specifici, scritti, i diritti naturali tutelandoli da ogni invadenza esterna.
Circa l’obbligo del Sovrano di conformarsi al diritto naturale e alle sorti delle leggi con esso in contrasto, va da sé che per Hobbes tale obbligo non sussistesse e loius postumandasse sempre e comunque rispettato, mentre per Locke, viceversa, i diritti innati dei cittadini, espressione diretta del diritto naturale, andavano sempre e comunque rispettati ed i cittadini avevano il diritto di resistere al sovrano e alle leggi ingiuste.
Il percorso di secolarizzazione del diritto, intrapreso dai giusnaturalisti moderni raggiunse poi la sua seconda stazione, quella del giuspositivismo classico, percorrendo quell’ulteriore cammino che portò dalla laicizzazione del legislatore e all’abbandono delle fonti non scritte di diritto, attraverso la trasformazione del diritto naturale in diritto scritto.
Conversione completa del diritto naturale in diritto scritto che secondo i giuspositivisti si ottenne col codice civile francese del 1804, che andava a completare un ciclo iniziato con la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789.
Non fermandosi alla mera trascrizione del diritto naturale, i giuspositivisti, alimentando le loro ambizioni di laicizzazione, intrapresero anche la via dell’epurazione del diritto da influenze esterne, tentando in tal modo di trasformarlo in una vera e propria scienza, autonoma e immune alle influenze sociologiche e soprattutto morali, dando vita in tal modo al c.d. giuspositivismo moderno.
Nel perseguimento di tale ulteriore obiettivo, emersero quelle che Noberto Bobbio definisce le peculiarità del diritto secondo il pensiero positivistico, o forse i suoi limiti secondo chi scrive, ovvero: 1)l’imperativitàdella norma, atteso che secondo il positivismo ciò che distingue la regola di diritto dalle altre regole è il fatto che la prima esprime sempre un comando, la cui inosservanza comporta una sanzione; 2) il restringimento dei poteri interpretativi del giudice, non più creatore di nuove norme destinate a coprire i vuoti del sistema, bensì mero interprete di un fatto concreto, attraverso il sillogismo logico, al fine di ricondurlo a un comando generale e astratto (Impersonalità della norma), la cui violazione comporta una sanzione.

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