Regole sul concorso di circostanze nel Codice Penale

Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile
Anche in materia di concorso omogeneo fra circostanze attenuanti il legislatore ha stabilito dei limiti alle diminuzioni di pena per effetto della concorrenza di dette circostanze attenuanti, statuendo che, se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:
- a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte (ABROGATO);
- a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell’ergastolo.
Le altre pene sono diminuite.
In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo 63 (circostanze a effetto o efficacia speciale), la pena non può essere applicata in misura inferiore a un quarto.
L’articolo 68 del codice penale disciplina il c.d. concorso apparente di circostanze nei seguenti termini:
Quando una circostanza aggravante, comprende in sé un’altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un’altra circostanza attenuante è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena (articolo 68, comma 1º, c.p.).
A questa regola fanno eccezione le ipotesi di concorso apparente di norme (art. 15 c.p.), dove prevale sempre la norma avente carattere speciale.
Quando invece le circostanze in concorso apparente, aggravanti o attenuanti, comportano lo stesso tipo di aumento di pena, il comma secondo dell’articolo 68 statuisce che:
Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.
Quando, invece, il concorso tra circostanze è eterogeneo, ovvero delle circostanze attenuanti concorrono con delle circostanze aggravanti, occorre fare ricorso al c.d. giudizio di bilanciamento tra le stesse, il cui esito, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 69 del c.p., se il giudice ritiene che le contestate aggravanti prevalgano sulle riconosciute attenuanti, si applicheranno le prime senza tener conto delle seconde (comma 1); viceversa, se all’esito del giudizio risulteranno prevalenti le attenuanti, non si terrà conto delle aggravanti (comma 2); se, infine, l’esito di tale giudizio sarà quello dell’equivalenza tra le eterogenee circostanze concorrenti, allora il giudice applicherà solamente la pena determinata per il reato base o non circostanziato.
Una volta specificate le regole di bilanciamento, al successivo comma 4º, l’articolo 69 specifica che, anche, le circostanze aventi natura soggettiva (art. 70, comma 2, c.p.) sono oggetto del giudizio di bilanciamento.
La regola prevista dal comma secondo, ovvero la prevalenza delle generiche, però, secondo quanto espressamente previsto dall’ultimo comma dell’articolo 69 c.p., non opera in caso di:
- l’ulteriore reato commesso dal recidivo (articolo 99, co. IV, c.p.);
- determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile (art. 111 c.p.);
- determinazione a commettere il reato di minore degli anni diciotto o di una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero avvalendosi degli stessi o con gli stessi partecipando alla commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza (art. 112, co. I, n. 4);
- “qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato”.
Recentemente (articolo 5 del D. Lgs. 01/03/2018, nº 21) il legislatore, in aggiunta a quelle previste dall’articolo 69 del c.p., ha introdotto ulteriori ipotesi di divieto di prevalenza o equivalenza compendiandoli nell’articolo 69 bis del codice penale per i delitti di cui all’articolo 407, comma II, lettera a), numeri da 1) a 6) del codice di procedura penale (devastazione, saccheggio, strage, guerra civile, associazione di tipo mafioso, omicidio, art. 73 aggravato ai sensi dell’art. 80, comma II, D.P.R. 309/90) se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore, il fratello o la sorella.
Tale articolo, per come introdotto, in particolar modo prevede che:
Per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, primo comma, numeri 3) e 4), e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
Tratto da La tutela penale dei beni culturali, Key Editore