Riforma delle intercettazioni: nuove norme e critiche
Le riflessioni del centro studi

Di Lorenzo Vasile – Dottore in giurisprudenza
Su tale impianto normativo, ci si trova oggi a dover analizzare il disegno di legge nº 808 del 2023, c.d. Nordio, approvato dal Senato e al vaglio dell’approvazione della Camera dei Deputati. Tale disegno di legge, inquadrato come riforma in chiave modernizzante dell’impianto normativo penale sostanziale e processuale, contiene importanti modifiche all’attuale impianto relativo all’esecuzione delle captazioni, al loro utilizzo processuale e alla circolazione del loro contenuto.
L’art. 268 c.p.p. ha avuto, con la L. 137/23, un iter legislativo concomitante al DDL Nordio ma, contrariamente a quanto accaduto a quest’ultimo, detta legge è stata promulgata ed è entrata in vigore in data 10 ottobre 2023, da ciò ne è conseguito che il testo a cui fa riferimento la proposta di legge nº 808 è già obsoleto.
L’intervento legislativo oggetto del disegno di legge (art. 2, lett. c, n. 1) si propone come ulteriore espansione del limite delle comunicazioni trascrivibili, qualificando come non riportabili nei verbali neppure espressioni che riguardano dati personali sensibili relativi a soggetti diversi dalle parti o che altresì consentano di identificarli. Tale norma appare dal tenore drastico, anche al netto della recente L. 9 ottobre 2023, nº 137, che rende indolore l’esecuzione delle operazioni di ascolto e registrazione al terzo estraneo al procedimento, residuandone la percezione all’esclusivo caso in cui effettivamente vi sia una rilevanza probatoria accertata.
Appare del resto difficile immaginare un abuso in senso contrario, data l’ulteriore previsione proposta, quella all’art. 2, lett. c), nº 2, ampliante l’onere di vigilanza in capo al PM, responsabile sullo stralcio delle registrazioni relative ai soggetti diversi dalle parti, non rilevanti ai fini delle indagini.
Relativamente all’art. 114 c.p.p., è da ravvisarsi, invece, un’evoluzione molto meno lineare e coerente rispetto alla norma precedentemente esaminata. E difatti, in base alla disposizione previgente alla riforma del 2020, l’intercettazione diveniva pubblicabile “nel contenuto”, come notizia generica, nel momento stesso in cui i difensori ne prendevano conoscenza.
Nella sua attuale formulazione, l’art. 114 prevede un’espressa copertura secretante anche per le intercettazioni conoscibili dai difensori, ma ancora non acquisite al fascicolo delle indagini. Pertanto, vi è un duplice regime relativo alle intercettazioni: una parte, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 268, co. 1, 2 e 2-bis, non può esser trascritta nei verbali e, quindi, resta esclusa dal deposito; l’altra parte diviene conoscibile dai difensori che le possono esaminare in seguito al loro deposito.
Di queste intercettazioni, divengono pubblicabili esclusivamente quelle acquisite ai sensi degli artt. 268, 415-bis e 454, co. 2-bis; per la restante parte vige un divieto di pubblicazione assoluto, escludente finanche una ricostruzione parziale e/o generica del loro contenuto, ciò per via del comma 2-bis che prevede che «è sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454 c.p.p.».
Ampiamente criticata dalla dottrina, per la sua confusionale e ambigua gestione della segretezza, essa resta tutt’oggi una norma dalla difficile interpretazione; effettivamente, arrivate a questo punto le intercettazioni, essendo depositate e accessibili da parte dei difensori, secondo il modello previgente, dovrebbero non essere più coperte dal segreto investigativo, ma l’intenzione del Legislatore appare chiaramente contraria a tale interpretazione. Autorevole dottrina ha cercato di dipanare la matassa individuando la soluzione in una concezione duplice di segreto: uno interno (afferente alle parti processuali in cui il contenuto di queste intercettazioni è escluso sin dal principio dalle trascrizioni) e uno esterno (afferente alla pubblicazione esterna al procedimento).
Venuto meno il principio per cui il contenuto delle intercettazioni sia pubblicabile, genericamente, una volta che dello stesso siano venuti a conoscenza i difensori, ad oggi opera un nuovo discrimine. E difatti, il contenuto delle comunicazioni intercettate può fuoriuscire dal procedimento esclusivamente se le stesse vengono acquisite ai sensi degli artt. 268, 415-bis o 454 c.p.p. e, quindi, quantomeno al fascicolo delle indagini.
Nella sua formulazione originale il DDL prevedeva una serie di modifiche al codice di procedura penale, relativamente agli artt. 114, co. 2-bis, 116, co. 1, 268, co. 2-bis e 6 c.p.p. Successivamente, in seguito all’approvazione dell’emendamento integrativo 808 S, approvato dalla Commissione Giustizia del Senato, in data 17 febbraio 2024, è stata introdotta una ulteriore proposta di modifica, avente a oggetto l’art. 103 c.p.p.
Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 18/04/2024




