Tra sogno e diritto: le ambivalenze della giustizia riparativa
Le riflessioni del Centro Studi

DiDomenico Bilotti – Università Magna Graecia di Catanzaro
La dimensione onirica ha una rivelativa declinazione ambivalente nella drammaturgia mondiale – Shakespeare, de la Barca, Cechov – che le ha dato il prisma della riconoscibilità esteriore, senza archiviarla nei soffitti del recondito e dell’imponderabile.
In ciò che si sogna, prima che Freud ne facesse la teoria fondante di una nuova scienza, erano inevitabilmente impressi i semi di aspettative fiduciose e volitive, quanto i demoni altrove nascosti di paure, traumi e drammi. Il sogno, così empiricamente inafferrabile, diveniva paradossalmente la più tangibile cartina di tornasole della vita interiore.
Coi dovuti adattamenti metodologici, gli istituti giuridici di “nuovo conio” appartengono a questa complicata categorizzazione, in equilibrio instabile tra ciò che si spera accada e ciò che si teme accadrà. Soprattutto quando si tratta di conio solo apparentemente “nuovo” e in realtà ultima tappa di una lunghissima elaborazione dottrinale, comparatistica e giurisprudenziale. Soprattutto quando quel conio, una volta divenuto moneta che gira, è un po’ distante da come la valuta era stata progettata e comincia a essere duplicata, adulterata, senza riuscire apprezzabilmente a migliorare la trasparenza e la prosperità del mercato.
La giustizia riparativa ha ormai un tessuto normativo esplicito al quale riferirsi in Italia. Il legislatore la ha approntata con iniziale convinzione e tuttavia, alla fin fine, con una qualche fretta redazionale che non ha fatto debitamente verificare se ci fosse un pari contesto istituzionale e professionale già pronto, oltre che quel corredo necessario di istituti e uffici in formazione, idoneo a portarne il peso.
Questa idea di giustizia ha alle spalle una lunghissima traiettoria e da tempo il dibattito dottrinale inglese e nord-americano (tanto statunitense quanto canadese) ci ha consegnato riflessioni di estremo interesse. All’alba di quegli studi, addirittura, ci si chiese se fosse meglio concepire un sistema di giustizia “ristorativa” o “riparativa”, secondo che la preminenza per l’interprete e l’operatore spettasse a una materiale ricomposizione del torto o a una intenzione mitigatrice del conflitto. Quasi che, nel bilanciamento tra livello generale e caso speciale, si riproponesse, in forme certo progressive e finalmente di garanzia, l’antica diatriba tra funzione general-preventiva e special-preventiva della pena: dissuadere i consociati o impedire che uno stesso reo torni a delinquere due volte allo stesso modo? E, ieri l’altro, appunto, chiedersi quale fosse il fine ultimo della giustizia riparativa: creare un ordinamento giurisdizionale e stragiudiziale pacifico e componibile o superare le conseguenze negative del reato specifico? Il legislatore italiano, forse non del tutto conscio della portata dell’interrogativo, è stato sul piano della terminologia e della messa a punto degli istituti sostanzialmente nel mezzo: decongestionare il carico pendente e l’esecuzione penale, magari ordinandoli secondo un principio di equità e buon andamento; rendere un po’ più lieve, un po’ più tollerabile, un po’ meno afflittiva la condizione specifica.
Non mette qui conto monitorare il rodaggio puntuale della giustizia riparativa in Italia: non tutti gli uffici giudiziari hanno raggiunto lo stesso standard di attuazione e, per altro verso, tra casi virtuosi e casi meno virtuosi (forse maggioritari), è l’applicazione nel suo complesso ad avere ancora bisogno di spazio e di tempo (oltre, si spera, di una certa celerità adeguatrice) per potersi procedere a un tagliando giovevole e fedele.




