
DiFrancesco Donato IacopinoedEnzo Nobile
Se l’analisi finora condotta ha riguardato le facoltà e i limiti dell’imputato appellante, speculari e differenti considerazioni valgono per la pubblica accusa. La riapertura dell’istruttoria dibattimentale nel processo d’appello celebrato con il rito abbreviato è prevista, anche, nel caso d’appello del pubblico ministero proposto avverso la sentenza di proscioglimento solo nel caso in cui, come previsto dall’articolo 603, comma 3 bis, del codice di procedura penale, la prova dichiarativa è stata assunta in contraddittorio nel giudizio abbreviato a seguito di integrazione probatoria.
E, infatti, nel caso in cui la sentenza di assoluzione è basata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive dal giudice di primo grado e la loro valenza probatoria è oggetto d’impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice d’appello deve procedere alla riassunzione della prova dichiarativa in fase di giudizio d’appello limitatamente al caso in cui la prova dichiarativa è stata assunta dal giudice di primo grado a seguito di integrazione probatoria, vigendo, invece, il divieto di riassunzione in sede d’appello delle prove dichiarative assunte nella fase delle indagini preliminari e confluite nella piattaforma probatoria a seguito dell’accesso dell’imputato al rito abbreviato allo stato degli atti.
Pertanto, in caso di appello del pubblico ministero fondato su una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, l’imputato assolto nel processo di primo grado celebrato con il rito abbreviato ha il diritto di ottenere la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale soltanto se l’assunzione della prova dichiarativa è stata assunta dal giudice dell’abbreviato con le garanzie del contraddittorio, dell’oralità e dell’immediatezza.
Diversamente l’imputato, assolto nel giudizio di primo grado, può essere condannato per la prima volta in appello sulla stessa prova dichiarativa diversamente valutata dal giudice d’appello nel caso d’impugnazione proposta da parte del pubblico ministero avente a oggetto su una diversa valutazione della prova dichiarativa e questa non è stata assunta dal giudice dell’abbreviato a seguito d’integrazione probatoria ma è contenuta nel fascicolo del pubblico ministero e utilizzate dal giudice dell’abbreviato per la decisione.
A sommesso credere di chi scrive la previsione della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’assunzione di prove dichiarative, limitata solo a quelle già assunte all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato, di cui all’art. 603, comma 3 bis, seconda parte del codice procedura penale, si presta a seri profili di legittimità costituzionale perché l’esigenza di superare l’implicito ragionevole dubbio e di assicurare una piena tutela dell’interesse primario dell’imputato a non essere ingiustamente condannato rappresenta una garanzia costituzionale che non può incontrare il limite nell’avvenuto espletamento dell’integrazione probatoria disposta a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, codice di procedura penale.
Ciò troverebbe le proprie ragioni nel pronunciamento della sentenza della Corte Costituzionale nº 124 del 23 maggio 2019 la quale nel dichiarare la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 603, comma 3 bis, codice di procedura penale, nella versione precedente a quella oggi in esame, ha proprio avuto modi di affermare che nei processi celebrati con la forma del rito abbreviato la regola della prova epistemologicamente più valida (quella riassunta nel contraddittorio dinanzi al giudice) si collega proprio all’esigenza di superare l’implicito ragionevole dubbio determinato dall’adozione di decisioni contrastanti nelle diverse fasi processuali e, dunque, di assicurare una piena tutela dell’interesse primario dell’imputato a non essere ingiustamente condannato.
E, al riguardo, è stato osservato che la dilatazione dei tempi processuali, conseguente alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, trova giustificazione proprio nella necessità di un contatto diretto del giudice con i testimoni, imposta da tale esigenza.
Parallelamente, secondo la Corte costituzionale, il principio della ragionevole durata del processo va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali, sicché il suo sacrificio non è sindacabile, ove sia frutto di scelte non prive di una validaratiogiustificativa, mentre invece al principio della ragionevole durata del processo possono arrecare unvulnusnorme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza.




