Costume e SocietàLetteratura

La legittimazione a impugnare e l’interesse a impugnare

L’appello penale

Di Francesco Donato Iacopino ed Enzo Nobile

Il principio di tassatività, oltre a operare sul piano oggettivo, prevedendo l’obbligo di predeterminazione dei casi e dei mezzi d’impugnazione, opera anche sul piano soggettivo prestabilendo ai commi 3º e 4º dell’articolo 568 del codice di procedura penale i presupposti soggettivi che cumulativamente debbono coesistere, ovvero la legittimazione e l’interesse a impugnare.
Per legittimazione a impugnare altro non s’intende se non l’astratta titolarità del diritto a impugnare, conferita ex lege.
Il comma 3 del suddetto articolo regolamenta la legittimazione all’impugnazione attraverso una regola principale, alla quale affianca un’ulteriore regola suppletiva.
La regola principale, contenuta nella prima parte del comma 3º, tanto prevede: “Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce”; quella suppletiva, contenuta nella parte finale di tale 3º comma, prevede invece che: “Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse”Ragion per cui, di primo acchito si può rilevare che solamente applicando la regola suppletiva la legittimazione spetta sic et simpliciter alle parti processuali in quanto tali, diversamente legittimato a impugnare un determinato provvedimento è solamente il soggetto cui la legge gli attribuisce espressamente la titolarità del diritto a impugnare, che non sempre risulta essere una parte del processo, in senso tecnico.
Un esempio di scissione tra titolarità della legittimazione a impugnare e la qualifica di parte processuale è quello in cui la legittimazione a impugnare viene riconosciuta ad un soggetto che non è parte processuale necessaria ma solo eventuale, ovvero il c.d. terzo interessato alla confisca o al sequestro finalizzato alla confisca, secondo quante espressamente prevede l’articolo 33 del D.lgs. 11/2018, attuativo della riforma Orlando.
La legittimazione è condizione necessaria per poter impugnare un provvedimento giudiziario ma non sufficiente, essendo richiesto per il corretto esercizio di tale facoltà, pena l’inammissibilità ex art 591, comma 1 c.p.p., che ad essa necessariamente si affianchi un ulteriore requisito ovvero l’interesse a impugnare, secondo quanto espressamente prevede il comma 4º dell’articolo 568 c.p.p. che testualmente recita: “Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.”
L’interesse a impugnare sussiste ogni qual volta l’impugnazione mira a rimuovere un provvedimento pregiudizievole per l’impugnate e sostituirlo con uno concretamente e attualmente più vantaggioso, non sussistendo tale requisito laddove l’impugnazione miri esclusivamente all’ottenimento di un diverso provvedimento solamente formalmente più corretto ma non comportante alcun vantaggio tangibile, oppure a tutelare un interesse venuto meno al momento dell’impugnazione.
Ovviamente, l’interesse varia col variare dei contenuti della decisione giudiziaria impugnata, ma viaria anche col variare della tipologia di soggetti legittimati ad impugnare, per come dettagliatamente vedremo successivamente, risultando esso intimamente collegato alla posizione che le diverse parti assumono all’interno del processo, con l’unica eccezione del ricorso in cassazione del P.M. mirante al conseguimento di effetti favorevole per l’imputato, secondo quanto previsto dal comma 4 – bis dell’articolo 568 c.p.p., introdotto dal D.lgs. 6/2/2018, nº11, mirante, tra l’altro, a contenere i poteri d’impugnazione del pubblico ministero.

Redazione

Redazione è il nome sotto il quale voi lettori avrete la possibilità di trovare quotidianamente aggiornamenti provenienti dagli Uffici Stampa delle Forze dell’Ordine, degli Enti Amministrativi locali e sovraordinati, delle associazioni operanti sul territorio e persino dei professionisti che sceglieranno le pagine del nostro quotidiano online per aiutarvi ad avere maggiore familiarità con gli aspetti più complessi della nostra realtà sociale. Un’interfaccia che vi aiuterà a rimanere costantemente aggiornati su ciò che vi circonda e vi darà gli strumenti per interpretare al meglio il nostro tempo così complesso.

Related Articles

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button