La legittimazione a impugnare e l’interesse a impugnare
L’appello penale

Di Francesco Donato Iacopino ed Enzo Nobile
Il principio di tassatività, oltre a operare sul piano oggettivo, prevedendo l’obbligo di predeterminazione dei casi e dei mezzi d’impugnazione, opera anche sul piano soggettivo prestabilendo ai commi 3º e 4º dell’articolo 568 del codice di procedura penale i presupposti soggettivi che cumulativamente debbono coesistere, ovvero la legittimazione e l’interesse a impugnare.
Per legittimazione a impugnare altro non s’intende se non l’astratta titolarità del diritto a impugnare, conferita ex lege.
Il comma 3 del suddetto articolo regolamenta la legittimazione all’impugnazione attraverso una regola principale, alla quale affianca un’ulteriore regola suppletiva.
La regola principale, contenuta nella prima parte del comma 3º, tanto prevede: “Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce”; quella suppletiva, contenuta nella parte finale di tale 3º comma, prevede invece che: “Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse”Ragion per cui, di primo acchito si può rilevare che solamente applicando la regola suppletiva la legittimazione spetta sic et simpliciter alle parti processuali in quanto tali, diversamente legittimato a impugnare un determinato provvedimento è solamente il soggetto cui la legge gli attribuisce espressamente la titolarità del diritto a impugnare, che non sempre risulta essere una parte del processo, in senso tecnico.
Un esempio di scissione tra titolarità della legittimazione a impugnare e la qualifica di parte processuale è quello in cui la legittimazione a impugnare viene riconosciuta ad un soggetto che non è parte processuale necessaria ma solo eventuale, ovvero il c.d. terzo interessato alla confisca o al sequestro finalizzato alla confisca, secondo quante espressamente prevede l’articolo 33 del D.lgs. 11/2018, attuativo della riforma Orlando.
La legittimazione è condizione necessaria per poter impugnare un provvedimento giudiziario ma non sufficiente, essendo richiesto per il corretto esercizio di tale facoltà, pena l’inammissibilità ex art 591, comma 1 c.p.p., che ad essa necessariamente si affianchi un ulteriore requisito ovvero l’interesse a impugnare, secondo quanto espressamente prevede il comma 4º dell’articolo 568 c.p.p. che testualmente recita: “Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.”
L’interesse a impugnare sussiste ogni qual volta l’impugnazione mira a rimuovere un provvedimento pregiudizievole per l’impugnate e sostituirlo con uno concretamente e attualmente più vantaggioso, non sussistendo tale requisito laddove l’impugnazione miri esclusivamente all’ottenimento di un diverso provvedimento solamente formalmente più corretto ma non comportante alcun vantaggio tangibile, oppure a tutelare un interesse venuto meno al momento dell’impugnazione.
Ovviamente, l’interesse varia col variare dei contenuti della decisione giudiziaria impugnata, ma viaria anche col variare della tipologia di soggetti legittimati ad impugnare, per come dettagliatamente vedremo successivamente, risultando esso intimamente collegato alla posizione che le diverse parti assumono all’interno del processo, con l’unica eccezione del ricorso in cassazione del P.M. mirante al conseguimento di effetti favorevole per l’imputato, secondo quanto previsto dal comma 4 – bis dell’articolo 568 c.p.p., introdotto dal D.lgs. 6/2/2018, nº11, mirante, tra l’altro, a contenere i poteri d’impugnazione del pubblico ministero.




