Costume e SocietàLetteratura

Dalla tutela dei diritti umani alla sfida dell’intelligenza artificiale

Le riflessioni del Centro Studi

DiFrancesco Donato Iacopino

È proprio all’indomani della Seconda guerra mondiale che il diritto naturale tornò così sulla scena giuridica internazionale, dopo circa un secolo e mezzo di apparente assenza.
Nacque così la tutela internazionale dei diritti umani.
Alcuni tra i principali diritti umani, pur mantenendo invariati i contenuti, divennero diritti fondamentali per la nostra Costituzione, nata all’indomani della celebrazione del processo di Norimberga (20 novembre 1945 – 1º ottobre 1946), e che pertanto si alimentò, quasi inevitabilmente, dell’allora imperante bisogno di tutela della dignità umana.
Costituzione quella nostra che, a ben guardare, perlomeno secondo il sommesso parere di chi scrive, pur non rinnegando il giuspositivismo, ha certamente abbandonato il principio di avalutatività del diritto e – cogliendo le istanze di Antigone – ha lasciato ampi spazi di operatività al diritto naturale ed al concetto di giustizia o di diritto che deve essere, che indissolubilmente lo accompagnano e lo definiscono.
Tale apertura al diritto naturale la si ravvede, ad esempio, già nell’enumerazione tra i principi fondamentali di quelli di uguaglianza e di rispetto della dignità umana, che obbligano tutti i poteri dello Stato a non calpestare i diritti fondamentali della persona e soprattutto a perseguire l’uguaglianza, quindi ciò di cui essa rappresenta un corollario secondo Aristotele, ovvero la giustizia.
Essa, ancora, si ravvede laddove – nella perenne disputa tra il rispetto o la disapplicazione della legge ingiusta – la nostra Costituzione, pur non affermando che le leggi ingiuste vadano,sic et simpliciter,disattese,predispone gli strumenti per avversarla, ovvero il referendum abrogativo ed il ricorso alla Consulta.
Consulta che, a ben guardare, è essa stessa testimonianza e prova dell’operatività del diritto naturale nel nostro ordinamento giuridico, atteso che i suoi giudizi sulla legittimità costituzionale delle leggi ruotano attorno al principio di ragionevolezza (Recta ratio). Principio di ragionevolezza che pur non essendo espressamente elencato tra i principi della nostra Costituzione, pacificamente è ritenuto essere un corollario del principio di uguaglianza.
Oltre che attraverso la Costituzione, nel nostro sistema giuridico, il diritto naturale trova spazio grazie anche alla c.d. giurisprudenza degli interessi o finalistica, secondo la quale nell’interpretazione della norma va sempre ricercata la ratio legis.
Di esso ne è espressione anche il potere discrezionale del giudice nella valutazione della prova, riconosciutogli dal primo comma dell’articolo 192 del nuovo codice di rito, il quale pone come contrappeso o limitazione ad esso l’obbligo della motivazione, la cui finalità, guarda caso, è quella di vagliare la ragionevolezza e logicità del processo mentale seguito, ovvero la recta ratio.
Pertanto, fornendo una possibile risposta all’interrogativo iniziale, si può affermare che la prematuramente celebrata morte del diritto naturale era solo apparente e che esso è una componente essenziale ed imprescindibile di ogni ordinamento che, credendo nella perfettibilità delle leggi, persegue instancabilmente la giustizia, ritenendo che tale impalpabile concetto debba necessariamente essere d’ispirazione per il diritto che deve essere al contempo guida e limite all’applicazione del diritto vivente o vigente.
Non sono i giudizi valutativi i nemici della giustizia, bensì i giudizi eccessivamente soggettivi che, discostandosi dal sentire collettivo, tracimano verso l’individualismo, quindi l’arbitrio.
Inoltre e concludendo, se si concorda sul fatto che è corretto e giusto che ogni ordinamento debba necessariamente ed irrinunciabilmente perseguire la giustizia, allora non si può non si può che ritenere il diritto naturale come il solo zoccolo duro del diritto internazionale, ma si deve necessariamente guardare ad esso anche come lo strumento più idoneo per la regolamentazione, attraverso larecta ratio,dei nuovi fenomeni sociali prima ancora e durante la formazione di quelle regole che saranno deputate a disciplinarli.
E’ forse sbagliato, in presenza di un vuoto legislativo, pensare al diritto naturale come lo strumento più idoneo a imbrigliare le scelte legislative miranti a disciplinare quel fenomeno artificiale che tanto inquieta la nostra società attuale, ovvero l’intelligenza artificiale?
Di fronte agli evidenti limiti operativi dell’ONU, non sarà forse larecta ratio lo strumento più idoneo a fronteggiare i tragici eventi che scuotono il Mondo in questi giorni e che rendono palpabile il rischio di ricadute storiche?
Si potranno mai veramente accantonare le ambizioni di giustizia che colorano il nostro esistere?
A chi di competenza le risposte!

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