Costume e SocietàLetteratura

L’evoluzione storica dell’impugnazione penale

L’appello penale

DiFrancesco Donato Iacopino ed Enzo Nobile

Alla trattazione dello specifico mezzo d’impugnazione dell’appello penale, reale oggetto del presente lavoro, si ritiene utile pretermettere la trattazione delle norme che indiscriminatamente si applicano a tutti i mezzi d’impugnazione, ivi compreso l’appello, ovvero i principi generali delle impugnazioni, partendo proprio dal concetto di impugnazione e dalla sua evoluzione storica.
Il termine impugnazione, sotto il profilo squisitamente etimologico, deriva da quello latinopugnare,che tradotto letteralmente significa lottare.
Pertanto, partendo proprio dal termine lottare, che presuppone necessariamente posizioni confliggenti, per poter correttamente approdare a una valida e ragionata nozione d’impugnazione, occorrerà necessariamente chiedersi non soltanto contro chi o che cosa l’impugnante “pugna”,ma anche, e soprattutto, perché il nostro Ordinamento Giuridico ammette tale lotta.
Il primo dei due quesiti è certamente di facile soluzione, perlomeno in via approssimativa, essendo sufficiente riscontrare che gli avversari dell’impugnante sono sempre e comunque dei provvedimenti, che lo riguardano, emessi dall’autorità giudiziaria, i quali, solitamente, chiudono una fase o un grado di un determinato procedimento penale.
La risposta al secondo quesito, ovvero al perché un determinato ordinamento giuridico ammetta le impugnazioni, ovvero la messa in discussione, quindi la possibilità di modificare un provvedimento emesso da un giudice, invece, non è di immediata soluzione, risultando necessarie delle ricerche storiche implicanti anche riflessioni filosofico-antropologiche.
L’impugnabilità di una sentenza, infatti, ha radici profonde e lontane.
La prima traccia storica di tale istituto la troviamo nel Diritto Romano Antico ed è rappresentata dallaLex Valeria de provocazione(Collocabile in un arco temporale che va dal 509 al 300 a.C.), la quale introdusse laprovocatio ad populum,ovvero un’azione legale che, nel perseguimento del fine di limitarel’imperiumdei Consoli entro le mura di Roma, riconobbe al Cittadino la possibilità di opporsi all’esecuzione di una sentenza emessa dal Console, chiedendo un nuovo giudizio alle assemblee popolari dei cittadini, dettecomitia.
Nel periodo tardo Repubblicano allaprovocatiovenne poi affiancata un’altra azione incidente su una sentenza, laintercessio ad paremoad maiorem potestatem.
Tale azione, esercitabile solamente nei casi in cui la sentenza veniva emessa da un singolo giudice, comportava che la stessa non potesse esplicare i suoi effetti senza il consenso, espresso o tacito, di un magistrato di pari grado o di grado superiore.
A ben guardare, però, tale seconda azione, mirando esclusivamente alla sospensione della sentenza, senza minimamente incidere sui suoi contenuti, come invece incideva la provacatio, non è parificabile al moderno concetto di impugnazione.
Nel periodo imperiale laprovocatio ad populumcambiò nome divenendo laprovocatio ad imperatorem.Mutamento di nome che rispecchiava il fatto che l’Imperatore, accentrando a sé tutti i poteri, si era riservato il diritto di conoscere in ultima istanza tutte le cause decise dai suoi magistrati.
Non potendo però l’imperatore decidere personalmente tutti i reclami presentati, iniziò a delegare tale sua potestà ad altri e col passare del tempo venne a crearsi tutto un sistema di giudici competenti a decidere in secondo grado, chiamati già giudici d’appello, per via della loro associazione alla domanda diappellatio,con la quale si impugnavano le sentenze civili.
L’appello così introdotto, grazie alle spinte della monarchia accentratrice e del diritto Canonico, non venne mai abbandonato, nemmeno dopo la caduta dell’impero Romano e le invasioni barbariche, anche se in seguito alla commistione tra tale diritto e quello germanico, cessò di essere un’azione diretta contro il provvedimento per divenire un atto d’accusa di falsità e ingiustizia rivolto direttamente al giudice. Accusa che il denunziante doveva sostenere attraverso un duello con le armi.

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