Costume e SocietàLetteratura

Come la Riforma Zanettin riscrive le regole delle intercettazioni

Le riflessioni del Centro Studi

DiVincenzo Femia – Praticante Avvocato del Foro di Locri

a Zanettin” il sistema delle intercettazioni ha subito un riassetto profondo, che segna un passaggio cruciale nel delicato equilibrio tra efficacia investigativa e tutela della riservatezza.
Il legislatore è intervenuto con precisione chirurgica sull’art. 267 del codice di procedura penale, introducendo limiti temporali più stringenti per le intercettazioni relative ai reati comuni e lasciando inalterato il regime speciale previsto dall’art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, che si applica ai reati di criminalità organizzata e terrorismo, quelli, per intenderci, connotati da un particolare allarme sociale.
È proprio questa “struttura binaria” del sistema che consente di cogliere appieno il senso della riforma, che prevede da un lato, un regime ordinario con una durata massima delle captazioni fissata a 45 giorni complessivi (tre decreti rinnovabili ogni 15 giorni); dall’altro, un regime speciale senza un tetto prestabilito, ma con proroghe successive di 20 giorni dopo un primo periodo di 40.
La novità più incisiva riguarda però la qualità della motivazione necessaria per prorogare le intercettazioni.
La riforma impone un salto di livello, non sarà più sufficiente riportare gli indizi iniziali o richiamare genericamente la necessità di “proseguire le indagini” ma Il giudice dovrà motivare in modo puntuale e approfondito, dimostrando l’assoluta indispensabilità della misura alla luce di nuovi elementi concreti e specifici, emergenti dal compendio investigativo.
Questa “motivazione rafforzata” comporta una vera e propria trasformazione culturale nella redazione dei provvedimenti di proroga.
Non si tratta solo di aggiornare la forma, ma di ancorare ogni proroga a un percorso investigativo dinamico, dove gli indizi si evolvono, e le esigenze si fondano su acquisizioni sempre attuali.
Non è richiesta la prova piena né l’osservanza rigorosa dell’art. 192, co. 2 c.p.p., ma gli elementi dovranno essere quantomeno individualizzanti e concretamente riferibili al soggetto sottoposto a captazione.
Il legislatore chiede dunque un uso più selettivo, ma anche più responsabile delle intercettazioni.
Gli elementi fondanti la proroga potranno essere tratti non solo dalle stesse captazioni, ma anche da altri atti d’indagine come pedinamenti, interrogatori e/o rapporti di polizia giudiziaria, purché rilevanti, aggiornati e specifici.
Anche elementi antecedenti possono acquisire nuova rilevanza, se reinterpretati alla luce di sviluppi successivi.

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